Arriva il bonus per la rioccupazione: istruzioni operative

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Ci avviciniamo alla ripresa autunnale e i dati economici non sono dei più buoni. Il vento della recessione comincia a soffiare nuovamente forte e i primi a farne le spese sono quei lavoratori che già sono in bilico.

La legge di bilancio 2018, ha previsto la concessione di una serie di misure in favore dei lavoratori cassaintegrati che, durante la fruizione del servizio intensivo, accettino una nuova offerta di lavoro.

In particolare, gli interessati possono beneficiare di un contributo mensile pari al 50% del trattamento straordinario di integrazione salariale che avrebbero ancora percepito, se non si fossero occupati.

Il cassintegrato titolare di assegno di ricollocazione che trova un nuovo lavoro ha diritto a un bonus, un contributo mensile che vale metà della cassa che gli sarebbe spettata, se non si fosse rioccupato e a uno sgravio fiscale.

Con la circolare INPS 26 luglio 2019, n. 109 l’Istituto fornisce le istruzioni operative per la gestione del contributo mensile, “bonus rioccupazione”, previsto in favore dei titolari di un trattamento straordinario di integrazione salariale che si rioccupano durante il periodo di erogazione dell’assegno di ricollocazione.

Perché il lavoratore possa averne diritto, deve essere assunto “da un datore di lavoro che non presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa presso cui era precedentemente impiegato”.

Il rapporto di lavoro “deve essere esclusivamente di tipo subordinato e può essere instaurato, anche in regime di part-time, sia con un contratto a tempo indeterminato che a termine”.

Per l’accesso all’incentivo non è necessario presentare alcuna specifica domanda. Al pagamento del bonus provvederà, infatti, direttamente l’Istituto sui conti correnti bancari o postali, libretti postali e carte prepagate i cui estremi sono comunicati dagli stessi lavoratori all’ANPA.

Al datore di lavoro che provvede ad effettuare l’assunzione è riconosciuto un esonero, nella misura del 50%, degli oneri contributivi complessivi a suo carico, esclusi i premi e i contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro annui, rivalutabile sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

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