L’Autorità competente Arera ha fissato regole certe su messa in mora, sospensioni della fornitura e risoluzioni del contratto in caso di utenti non in regola con i pagamenti.
Verranno salvaguardate le utenze vulnerabili (famiglie in stato di disagio economico e sociale, scuole, ospedali e case di cura) mentre prevede due differenti modalità per le utenze domestiche residenti e quelle condominiali.
In particolare per le utenze domestiche residenti cioè le singole abitazioni che non si trovano in condominio potrà essere tolta l’acqua solo dopo il mancato pagamento di bollette per “importi superiori al corrispettivo annuo dovuto per la fascia di consumo agevolato” vale a dire quei 50 litri d’acqua al giorno per i quali si paga una tariffa più bassa e che i beneficiari del bonus idrico non pagano affatto.
La disattivazione della fornitura (con risoluzione del contratto) sarà possibile solo se dopo la sospensione o la limitazione del flusso di acqua venga manomesso il misuratore, o se l’utente continua a non pagare le bollette pregresse, riferibili ai 24 mesi precedenti alla data in cui è arrivata la messa in mora.
In ogni caso il gestore non può far pagare penali per la sospensione e la riattivazione della fornitura.