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“Divieto per tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano”: tali spostamenti rimangono consentiti “solo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”.

La circolare inviata dal Viminale a tutti i prefetti delimita l’ambito d’applicazione delle nuove “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19” introdotte con l’ultimo dpcm del 22 marzo.

“La disposizione – si legge nel documento -, anche tenendo conto delle esigenze recentemente emerse e che hanno condotto alcuni presidenti di Regioni ad adottare apposite ordinanze, persegue la finalità di scongiurare spostamenti in ambito nazionale eventualmente correlati alla sospensione delle attività produttive, che possano favorire la diffusione dell’epidemia”.

Si colloca in tal senso la soppressione della norma che consentiva il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza: disposizione che “resta in vigore nella parte in cui raccomanda l’effettuazione di spostamenti all’interno del medesimo comune solo se motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero da motivi di salute”.

Restano consentiti “i movimenti effettuati per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute che rivestano carattere di quotidianità o comunque siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere. Rientrano, ad esempio, in tale casistica gli spostamenti per esigenze lavorative in mancanza, nel luogo di lavoro, di una dimora alternativa a quella abituale o gli spostamenti per l’approvvigionamento di generi alimentari nel caso in cui il punto vendita più vicino e accessibile alla propria abitazione sia ubicato nel territorio di altro comune”.

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